Registratore di cassa telematico, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Registratore di cassa telematico, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 9/2019, chiarisce che le nuove disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi non modificano le regole generali della certificazione dei corrispettivi, con la conseguenza che restano confermati – anche con riferimento al nuovo scenario telematico – i casi di esclusione dagli obblighi di certificazione previsti dall’articolo 2 del Dpr 696/96, compreso quello riguardante gli enti locali.

Pertanto, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di
assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi a mezzo ricevuta o scontrino fiscale.
Tuttavia, se oggi non c’è l’obbligo di certificazione fiscale, nemmeno ci potrà essere (in futuro)
quello del registratore di cassa telematico.

Si ricorda che l’obbligo è stabilito dall’art. 2, c.1, D.Lgs. 127/2015 a partire dal 1.01.2020 (dal 1.07.2019
in caso di volume d’affari annuo superiore a € 400.000).