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È passato ormai qualche mese dall’inizio dell’obbligo generalizzato (salvo qualche eccezione) per i contribuenti soggetti passivi iva di emettere fatture in formato elettronicoe può essere utile fare il punto della situazione ad oggi, anche alla luce delle novità e delle probabili modifiche che entreranno in vigore nei prossimi mesi.
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina è rappresentato dalla corretta definizione delle tempistiche di fatturazione e quindi dell’individuazione del momento in cui la fattura può considerarsi emessa e quale sia l’impatto ai fini della liquidazione dell’IVA periodica.
La prima domanda che sorge spontanea è…
Ricordiamo prima di tutto che la normativa Iva che definisce il momento di effettuazione dell’operazione e determina quindi l’obbligo di emissione della fattura non è stata modificata dall’avvento della fatturazione elettronica. Le regole generali definite dall’art. 6 del D.p.r. 633/1972 stabiliscono infatti che l’operazione si considera effettuata:
È sempre possibile poi emettere la fattura differitaper le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (o da altro documento), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto: per tali operazioni può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Premesse queste regole generali la domanda che dobbiamo porci è la seguente…
L’art. 21 del D.p.r. n. 633/72, al primo comma dispone che:
Concentrandoci sulla fattura elettronica, l’emissione avviene al momento della trasmissione e, precisamente, la trasmissione effettuata utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 127/2015). Nel momento in cui la fattura è immessa in tale sistema, essa si ha per trasmessa e, quindi, è emessa.
Inoltre il medesimo art. 21, al quarto comma, prevede che la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6, ovvero sia entro dieci giorni dal momento di effettuazione delle operazioni come sopra indicati.
Il Decreto Legge n. 119/2018, con la finalità di rendere più agevole l’avvio dell’e-fattura, ha stabilito che la fattura può essere emessa (ovvero trasmessa al SdI) entro il termine di liquidazione IVA senza l’applicazione di sanzioni (primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali).
ESEMPIO
Quindi, ad esempio ipotizziamo il caso di un’impresa che commercializza beni e che:
in tali ipotesi la fattura dovrebbe essere trasmessa al sistema di interscambio entro la mezzanotte del giorno 27 maggio 2019.
Tuttavia per effetto del regime transitorio disposto dal D.L. 119/2018 (primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali) è possibile trasmettere la fattura, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per la liquidazione iva.
Nel nostro esempio quindi, in caso di liquidazione mensile, la fattura va trasmessa allo Sdi entro il 17 giugno 2019, mentre in caso di liquidazione trimestrale la fattura andrà trasmessa entro il 20 agosto.
La normativa è ancora in evoluzione e si attendono importanti novità dato che: